(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 21 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le attivita' di promozione economica realizzate dalla regione in favore delle risorse produttive toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo. In particolare: a) definisce le finalita' ed i contenuti delle attivita' di promozione economica; b) stabilisce le procedure di programmazione delle attivita' di promozione economica; c) disciplina le procedure amministrative relative alla realizzazione delle attivita' di promozione economica; d) stabilisce le procedure di coordinamento delle attivita' di promozione economica realizzate dalla regione con quelle degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e dell'Unione europea. 2. Per la definizione di piccola e media impresa industriale, si applicano i criteri stabiliti dall'ordinamento vigente. 3. L'attivita' di promozione economica e' coordinata con le iniziative in favore della cultura e dell'ambiente, ai fini del raggiungimento di una maggiore integrazione fra i settori. 4. La regione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento, opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni di altri Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica.