(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18
                         del 21 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La  presente  legge  disciplina  le  attivita'  di  promozione
economica realizzate dalla regione in favore delle risorse produttive
toscane nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola
e media impresa industriale e del turismo. In particolare:
   a) definisce le  finalita'  ed  i  contenuti  delle  attivita'  di
promozione economica;
   b)  stabilisce  le  procedure di programmazione delle attivita' di
promozione economica;
   c)  disciplina   le   procedure   amministrative   relative   alla
realizzazione delle attivita' di promozione economica;
   d)  stabilisce  le  procedure  di coordinamento delle attivita' di
promozione economica realizzate dalla regione con quelle degli  altri
soggetti  pubblici operanti a livello locale, nazionale e dell'Unione
europea.
  2. Per la definizione di piccola e media  impresa  industriale,  si
applicano i criteri stabiliti dall'ordinamento vigente.
  3.  L'attivita'  di  promozione  economica  e'  coordinata  con  le
iniziative in favore della  cultura  e  dell'ambiente,  ai  fini  del
raggiungimento di una maggiore integrazione fra i settori.
  4.  La regione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento,
opera al fine di instaurare costanti rapporti di  collaborazione  con
regioni  di  altri  Paesi  esteri,  finalizzati  allo  sviluppo della
promozione economica.